Statuto FARE X BENE

operiamo in maniera trasparente

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“FARE X BENE” ETS

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

E’ costituita l’Associazione “FARE X BENE” Ente del Terzo Settore” in breve denominata anche “FARE X BENE – ETS”.

L’Associazione ha l’obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo di comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS”.

ARTICOLO 2

SEDE

2.1 L’Associazione ha la propria sede legale in via Plinio, 52 – 20129 Milano.

2.2 La sede può essere trasferita con delibera dell’Assemblea generale degli Associati.

2.3 Su delibera del Consiglio Direttivo l’Associazione può organizzare e costituire sezioni provinciali e/o regionali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di un più completo e perfetto raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 3

PRINCIPI ISPIRATORI E SCOPO

3.1 L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, a struttura democratica ed indipendente da qualsiasi altra associazione, ente pubblico e/o privato.

3.2 L’Associazione opera senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come previsto dall’Articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo Settore”), svolgendo in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale

(i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

(ii) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

(iii) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

(iv) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Associazione svolge attività di contrasto ad ogni forma di discriminazione, abusi e violenza commessi contro le categorie sociali più deboli, in particolare donne, bambini e persone disabili ed intende operare in Italia e all’estero per:

– la diffusione dei principi di parità e di pari opportunità tra donne e uomini nella vita sociale, culturale, economica e politica;

– l’integrazione e la promozione dei principi di parità e di pari opportunità nella vita sociale, culturale, economica e politica delle persone disabili nella società;

– la tutela dei diritti inviolabili della persona, in particolare delle donne vittime di violenze e abusi di genere e dei loro bambini, garantendo loro consulenza e assistenza medico sanitaria, psicologica e legale, anche mediante il sostegno e la creazione di centri e strutture di accoglienza e unità mobili, quali anche camper;

– l’ideazione e la realizzazione, in tutta Italia, di progetti e percorsi di educazione alle differenze di genere e di sensibilizzazione, prevenzione e lotta a ogni forma di discriminazione, abusi e violenze di genere nelle scuole di ogni ordine e grado;

– la progettazione e la realizzazione, in tutta Italia, di percorsi di educazione, sensibilizzazione, prevenzione e lotta a ogni forma di discriminazione, abusi e violenze tra pari e in particolare sul tema del bullismo e del cyberbullismo;

– la realizzazione di attività e progetti sportivi, artistici, musicali e legati al web e alle nuove tecnologie, nonché al tempo libero, sui temi e a supporto dei progetti e scopi sociali;

– lo svolgimento di attività di utilità sociale, sostegno e creazione di progetti in ambito sociale, socio-sanitario ed economico e sociale anche in situazioni di emergenza e post emergenza in Italia e nei Paesi in Via di Sviluppo.

A tal fine ed in via accessoria, l’Associazione potrà inoltre attivare e realizzare iniziative di sensibilizzazione, campagne d’informazione e comunicazione ed elaborare strategie ed attività di raccolta fondi occasionali mirate al sostegno delle proprie finalità istituzionali; nonché promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, eventi che sensibilizzino l’opinione pubblica sulle finalità associative ed in particolare sulla tutela dei diritti delle persone più deboli e soggette a discriminazioni, abusi, esclusione dalla vita sociale ed economica per motivi sessuali, religiosi, politici o di disabilità.

In particolare, l’Associazione potrà dar vita a:

– attività ed eventi di sensibilizzazione, comunicazione e raccolta fondi per i progetti e attività legati agli scopi sociali;

– percorsi clinici di sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole rispetto alle tematiche di educazione all’affettività, prevenzione della violenza tra pari e di genere in scuole di ogni ordine e grado;

– corsi di formazione per adulti di riferimento: docenti, genitori, con particolare attenzione al sostegno alla genitorialità;

– FAD: percorsi di formazione a distanza per professori, insegnanti, genitori, pubblici di riferimento, nell’ambito della formazione, educazione, sensibilizzazione, diffusione dei principi di parità e di pari opportunità tra donne e uomini e sul tema dell’educazione alle differenze di genere e di sensibilizzazione, prevenzione e lotta a ogni forma di discriminazione, abusi e violenze di genere e bullismo e cyberbullismo nelle scuole di ogni ordine e grado;

– realizzazione e/o collaborazione, attraverso personale specializzato ed esperto sui temi, con sportelli d’ascolto rivolti alle popolazioni sensibili del territorio, privilegiando le tematiche trattate quali violenze di genere, violenza tra pari, sostegno alla genitorialità, difficoltà evolutive;

– attività e progetti in ambito scolastico extra-curriculari di aggregazione e sensibilizzazione e formazione.

Per la realizzazione diretta e indiretta del proprio oggetto sociale, l’Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti/associazioni che si occupino di cooperazione allo sviluppo e di iniziative e progetti che si inquadrino nei suoi fini.

3.3 L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di attività secondarie e strumentali a quelle indicate al precedente Articolo 3.2 nei limiti di quanto previsto dall’Articolo 6 del Codice del Terzo Settore e relative norme di attuazione. L’Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie per il raggiungimento dello scopo innanzi indicato, ivi incluse attività di raccolta fondi così come previste dall’Articolo 7 del Codice del Terzo Settore, fatte comunque salve le riserve di legge.

3.4 All’Associazione possono aderire uomini e donne con pari opportunità; l’Associazione opera senza alcuna discriminazione di razza, sesso, fede religiosa e credo politico.

3.5 L’Associazione opera avvalendosi delle prestazioni volontarie, gratuite e senza fine di lucro degli Associati. L’attività di volontariato, quindi, non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’ Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci. 

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi dell’Articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell’Articolo 17 del Codice del Terzo Settore).

Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L’Associazione provvederà ad assicurare i propri volontari in ossequio a quanto previsto dall’Articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

L’Associazione può comunque avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta ai sensi dell’Articolo 16 del Codice del Terzo Settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

3.6 Nello svolgimento della sua attività l’Associazione assicura la tutela dei diritti inviolabili della persona; è perciò esclusa ogni limitazione alla partecipazione delle vita associativa. Tutti gli Associati godono del diritto di elettorato attivo e passivo e del diritto di partecipare e votare nelle assemblee.

3.7 Nello svolgimento della propria attività, l’Associazione potrà collaborare e aderire a consorzi e associazioni con altre organizzazioni non governative, enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, nazionali ed internazionali, eventualmente anche aderendo a coordinamenti nazionali ed internazionali che abbiano finalità analoghe a quelle perseguite dall’Associazione.

ARTICOLO 4

DURATA

4.1 L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea straordinaria degli Associati.

4.2 Per tutta la durata dell’Associazione non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale.

ARTICOLO 5

ORGANI

Gli organi sociali dell’Associazione sono:

1) l’Assemblea;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Presidente;

4) il Vicepresidente;

5) il Segretario (facoltativo);

6) il Tesoriere (facoltativo);

7) il Revisore Contabile legale dei conti o ila Società di revisione legale Collegio dei Revisori Contabili (facoltativo, salvo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore);

8) l’Organo di Controllo (facoltativo, salvo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore);

10) il Collegio Arbitrale (facoltativo).

ARTICOLO 6

GLI ASSOCIATI

6.1 Possono far parte dell’Associazione, in numero illimitato, tutti coloro – siano essi persone fisiche, giuridiche, o enti pubblici e/o privati – che partecipino alle attività dell’Associazione, ne condividano gli scopi e si impegnino, in qualsiasi modo, ciascuno per le proprie capacità e possibilità, a realizzarli.

6.2 Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione dovranno presentare richiesta scritta al Presidente il quale la trasmetterà al Consiglio Direttivo per la relativa valutazione. La richiesta di ammissione dovrà contenere la dichiarazione dell’aspirante associato di condividere le finalità dell’Associazione, di accettare senza alcuna riserva lo Statuto e l’eventuale regolamento interno nonché, presa visione dell’informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali.

6.3 La domanda di iscrizione potrà essere accolta o respinta dal Consiglio Direttivo, che delibererà in merito con espressa motivazione e secondo criteri non discriminatori. Avverso la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso appello all’Assemblea degli Associati entro 60 (sessanta) giorni.

6.4 L’accoglimento o il rigetto della domanda di adesione all’Associazione deve essere comunicata all’aspirante associato per iscritto entro 60 (sessanta) giorni.

6.5 In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo associato, nei successivi 30 giorni dovrà versare al Tesoriere dell’Associazione la quota annuale di iscrizione. Il Tesoriere rilascerà all’associato la relativa ricevuta dell’avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell’Associazione.

6.6 L’iscrizione all’Associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che dovrà esaminare le domande di adesione dei richiedenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione della suddetta richiesta, deliberando l’iscrizione dei nuovi aderenti nel ” Libro degli Associati all’Associazione”. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, è libera e senza discriminazione alcuna di razza, sesso, fede religiosa e credo politico purché l’attività dell’associato non sia in contrasto con le finalità dell’Associazione.

ARTICOLO 7

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

7.1 Tutti gli Associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’organizzazione. In particolare, gli Associati hanno il diritto di

– partecipare alle Assemblee dell’Associazione;

– consultare i verbali delle riunioni degli organi dell’Associazione ed eventualmente estrarne copia;

– eleggere gli organi sociali (ad es. il Consiglio Direttivo) di controllo e di garanzia dell’Associazione ed essere eletti alle cariche;

– recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

– essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento, consultando tutta la documentazione relativa all’Associazione (delibere, atti e registri);

– approvare i bilanci;

– frequentare i locali dell’Associazione;

– partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dall’Associazione.

7.2 Lo status di Associato dell’Associazione, una volta acquisito, ha carattere permanente, è intrasmissibile e può venir meno solo nei casi espressi dal successivo Articolo 8 del presente Statuto. La quota associativa non è rivalutabile.

7.3 Gli Associati saranno comunque tenuti a:

– rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno;

– partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie convocate durante l’anno sociale;

– svolgere la propria attività con spirito di solidarietà, in modo personale, diligente, spontaneo, gratuito e senza alcun fine di lucro;

– tenere un comportamento verso gli altri Associati e i terzi improntato all’insegna della correttezza e buona fede;

– impegnarsi per il raggiungimento dello scopo;

– versare la quota iniziale e quella annuale stabilite dal Consiglio Direttivo.

7.4 Tutti gli Associati maggiori di età hanno pieno diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa; in particolare essi concorrono paritariamente all’approvazione e alle modifiche dello Statuto e dell’eventuale regolamento interno ed alle votazioni per le nomine degli organi sociali.

ARTICOLO 8

PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO

8.1 La qualità di Associato viene meno per:

– decesso;

– dimissione volontaria con effetto a decorrere dal ricevimento da parte del Consiglio Direttivo della comunicazione di dimissione;

– esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo Articolo 8.2 o dal Collegio Arbitrale ai sensi dell’Articolo 9.3 del presente Statuto.

8.2 L’esclusione degli Associati dall’Associazione è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, previa contestazione contenente addebiti specifici e richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazione, da inviarsi al domicilio dell’Associato almeno 30 (trenta) giorni prima della delibera di esclusione.

L’esclusione può essere deliberata nei seguenti casi:

a) inadempimento degli obblighi assunti da parte dell’Associato nei confronti dell’Associazione;

b) inosservanza delle delibere degli organi dell’Associazione, delle disposizioni dello Statuto e dell’eventuale regolamento interno;

c) ritardo di oltre 90 giorni del pagamento della quota iniziale e quella annuale stabilite dal Consiglio Direttivo.

8.3 La perdita della qualità di Associato, per una qualsiasi causa ciò avvenga, non comporta né oneri né alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

ARTICOLO 9

IL COLLEGIO ARBITRALE

9.1 L’Assemblea generale, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio Arbitrale, formato da un numero di 3 (tre) membri effettivi e due supplenti che possono essere scelti anche tra i non aderenti all’Associazione.

Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente.

9.2 La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. Dopo aver utilizzato i membri supplenti, le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile e successiva alla nomina dei membri sostituti. I componenti così nominati scadono insieme agli altri membri del Collegio. All’atto dell’accettazione della carica gli arbitri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui agli Articolo 2382 – 2399 cod. civ.

9.3 Il Collegio Arbitrale è competente a:

– esaminare e dirimere tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Associati, tra questi e l’Associazione, o i suoi organi sociali, tra i membri degli organi sociali e tra gli organi stessi;

– esaminare e decidere eventuali controversie inerenti lo svolgimento dell’attività dell’Associazione, su iniziativa del Consiglio Direttivo;

– decidere in materia disciplinare su iniziativa del Consiglio Direttivo. Il Collegio, esaminate attentamente le vicende e le questioni in relazione alle quali si ritiene possa ravvisarsi una qualche responsabilità a carico dell’Associato, previa audizione in contraddittorio dell’interessato, può comminare a quest’ultimo una serie di sanzioni disciplinari quali: la sospensione dei diritti di Associato fino a 12 mesi, la decadenza dalla qualità di Associato per mancato pagamento della quota annuale di iscrizione e, infine, l’estromissione dall’Associazione per aver violato gli scopi sociali o aver recato pregiudizio all’Associazione stesso;

– decidere sui ricorsi degli Associati avverso delibere adottate dagli organi sociali;

– decidere sulla radiazione degli Associati che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell’Associazione.

9.4 Il Collegio Arbitrale giudica ex bono et aequo senza alcuna formalità di rito e di procedure, nel pieno rispetto dei principi della specificità delle contestazioni e del contraddittorio, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso da parte dell’Associato per controversie inerenti l’Associazione.

9.5 Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive e quindi inappellabili, fatta salva la facoltà di ricorrere nel caso specifico all’autorità giudiziaria se espressamente previsto dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 10

L’ASSEMBLEA

10.1 L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l’organo sovrano della Associazione stessa.

10.2 L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro il giorno 30 del mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo ai sensi dell’Articolo 13 del Codice del Terzo Settore. Essa inoltre:

– nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo nonché ratifica la sostituzione dei membri dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo;

– nomina e revoca l’Organo di Controllo;

– nomina e revoca il Revisore legale Contabile o la Società di revisione legalei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

– nomina e revoca i membri del Collegio Arbitrale;

– delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

– delibera sulle modifiche al presente Statuto;

– approva l’eventuale regolamento interno che disciplina lo svolgimento dell’attività della Associazione e le sue eventuali variazioni;

– delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

– fissa l’ammontare della quota associativa su proposta del Consiglio Direttivo;

– delibera sull’esclusione degli Associati;

– delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

– delibera sugli altri oggetti attribuiti dal Codice del Terzo Settore e dallo Statuto.

10.3 L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati, ai sensi di legge. In quest’ultimo caso, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale, in assenza di provvedimento dell’organo competente. L’Assemblea può inoltre essere convocata su richiesta di almeno due membri del Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza e qualora non vi provveda il Consiglio Direttivo, dall’Organo di Controllo Revisore Contabile unitamente ad un membro del Consiglio Direttivo o dall’intero Collegio dei Revisori Contabili. Salvo motivi particolari, l’Assemblea è convocata presso la sede della Associazione.

10.4 La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, anche a mani, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli Associati all’indirizzo risultante dal Libro degli Associati all’Associazione, nonché ai membri del Consiglio Direttivo e al Revisore Contabile o ai membri dell’Organo di Controllo Collegio dei Revisori Contabili almeno dieci giorni prima dell’adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell’adunanza stessa; la convocazione potrà altresì essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo segnalato dall’Associato e risultante dal Libro degli Associati all’Associazione. Sono altresì considerate forme idonee anche gli invii: a) a mezzo telefax, se tale mezzo è stato espressamente consentito; b) per posta elettronica non certificata, purché in questo ultimo caso l’invio sia confermato dall’avviso di apertura del messaggio.

10.5 L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare in prima convocazione qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

10.6 In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

10.7 Ogni Associato ha diritto ad un solo voto.

Ogni Associato che abbia diritto di intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro Associato. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa e la regolarità delle deleghe.

10.8 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

10.9 Per la nomina del Presidente, l’approvazione dell’eventuale regolamento interno, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati, ai sensi di legge.

10.10 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Associato.

10.11 È ammessa la possibilità che le adunanze dell’Assemblea si tengano per video/audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui è stata convocata. In particolare è necessario che:

– sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

ARTICOLO 11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, compresi il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere.

11.2 I membri del Consiglio Direttivo devono essere Associati e durano in carica per il periodo (a tempo determinato o indeterminato) stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina senza limiti di rieleggibilità.

11.3 Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglio Direttivo, questo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

11.4 In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il membro del Consiglio Direttivo cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di un consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Il numero dei membri cooptati non deve essere superiore ad un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo e le cooptazioni devono essere ratificate alla prima seduta utile dell’Assemblea degli Associati.

11.5 Dalla nomina a membro del Consiglio Direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

11.6 Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

– la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

– la nomina del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;

– la delibera sulle domande di nuove adesioni;

– sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione degli Associati;

– sottopone all’approvazione dell’Assemblea la quota annuale associativa;

– l’ammissione all’Associazione di nuovi Associati;

– la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

11.7 Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

11.8 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o dal Revisore Contabile unitamente ad un membro del Consiglio Direttivo o dall’Organo di Controllointero Collegio dei Revisori Contabili. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, anche a mani, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i membri del Consiglio Direttivo e all’Organo di Controllo Revisore Contabile o ai membri del Collegio dei Revisori Contabili almeno tre giorni prima dell’adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell’adunanza stessa; la convocazione potrà altresì essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo risultante dal Libro degli Associati dell’Associazione. Sono altresì considerate forme idonee anche gli invii: a) a mezzo telefax, se tale mezzo è stato espressamente consentito; b) per posta elettronica non certificata, purché in questo ultimo caso l’invio sia confermato dall’avviso di apertura del messaggio.

11.9 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

11.10 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

11.11 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri.

11.12 Le deliberazione del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

11.13 E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per tele conferenza o per video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui è stato convocato.

ARTICOLO 12

IL PRESIDENTE

12.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, ad esso spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire, per determinati atti o categorie di atti, la rappresentanza dell’Associazione ad alcuni membri del Consiglio Direttivo ed anche ad estranei al Consiglio stesso.

12.2 Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

12.3 Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

12.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

12.5 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa l’incarico per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 13

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione della Associazione.

13.2 Il Segretario cura la tenuta dei libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, del Libro degli Associati all’Associazione nonché il registro dei volontari.

ARTICOLO 14

IL VICEPRESIDENTE

14.1 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

ARTICOLO 15

LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE

15.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene: 

i) i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo Revisore Contabile o del Collegio dei Revisori Contabili; 

ii) il Libro degli Associati all’Associazione;

iii) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

iv) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi sociali.

15.2 I libri, registri e documenti dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 16

IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ARTICOLO 17

ORGANO DI CONTROLLO

17.1 Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’Articolo 30 del Codice del Terzo Settore, l’Assemblea nomina un Organo di Controllo collegiale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, ovvero anche monocratico, restando inteso che, laddove l’Organo di Controllo sia scelto tra gli Associati, lo stesso non può essere retribuito.

17.2 L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabilela revisione legale dei conti qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, nel caso in cui non sia nominato ai sensi dell’Articolo 18 dello Statuto il un revisore legale dei conti o una società di revisione legale Revisore Contabile o il Collegio dei Revisori Contabili. In tal caso L’Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

17.3 L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli Articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’Articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.

17.4 I membri dell’Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto. Essi possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17.5 L’incarico di componente dell’Organo di Controllo è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18

NOMINA E FUNZIONI DEL REVISORE CONTABILE O DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILIREVISIONE LEGALE DEI CONTI

18.1 Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’Articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro Revisore Contabile, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio dei Revisori Contabili composto di tre membri effettivi e due supplenti, da nominarsi facoltativamente.

18.2 L’incarico di revisore legale dei conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo.

18.3 Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

18.4 I Revisori Contabili controllano l’amministrazione dell’Associazione, curano la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore Contabile o del Collegio dei Revisori Contabili, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, certificano la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

ARTICOLO 19

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

19.1 Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e, facoltativamente a discrezione del Consiglio Direttivo un bilancio preventivo, fatti salvi i casi per cui la legge richieda obbligatoriamente la predisposizione di un bilancio preventivo.

19.2 Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

19.3 Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione dell’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

19.4 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

19.5 Nei casi previsti dall’Articolo 14 del Codice del Terzo Settore, l’Associazione provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai membri degli organi sociali e agli Associati.

ARTICOLO 20

ESERCIZIO SOCIALE

20.1 L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

20.2 L’Associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, membri del Consiglio Direttivo ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 

20.3 L’Associazione ha, altresì, l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 21

FORO COMPETENTE

Nel caso in cui non sia stato istituito il Collegio Arbitrale, tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra l’Associazione e gli Associati, nonché tra gli Associati medesimi inerenti all’interpretazione, all’esecuzione e alla validità del presente Statuto saranno esclusivamente di competenza del Foro di Milano.

ARTICOLO 22

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

22.1 L’Assemblea straordinaria degli Associati, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento dell’Associazione e, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, la devoluzione del patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo Settore con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, dei tre quarti degli Associati presenti in proprio o per delega.

22.2 L’Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra gli Associati.

ARTICOLO 23

NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto, nell’eventuale regolamento interno e dalle deliberazioni degli organi sociali, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e relativi decreti e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

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